Detrazioni Schermature solari
Ecobonus 65% per le schermature solari 2015-2016
Tende da sole, veneziane e zanzariere non si limitano a migliorare l'efficienza dello spazio abitativo ma sono anche una scelta conveniente. Da quest'anno, infatti, le schermature solari rientrano fra i dispositivi inclusi nel cosidetto Ecobonus 2015, la detrazione fiscale al 65% destinata ai lavori di riqualificazione energetica dei nostri edifici.
Quali tipologie di prodotti soddisfano i requisiti essenziali? E quali sono i passaggi per usufruire dell'ecobonus?
Valore della normativa
La detrazione fiscale è la possibilità di ridurre le tasse dovute, ed è offerta al contribuente che ha sostenuto interventi volti a migliorare l'efficienza energetica di un edificio. Fra gli interventi soggetti all'ecobonus, rientrano oggi anche le installazioni di schermature solari, per le quali è possibile riconoscere specifiche prestazioni energetiche. D'altra parte, il loro contributo è evidente: durante l'estate, riducono l'irraggiamento solare che può generare situazioni di surriscaldamento; d'inverno, invece, attenuano le dispersioni termiche, contribuendo a mantenere inalterato il microclima domestico. Con il risultato di contenere le spese per l'aria condizionata, il riscaldamento e l'illuminazione. Valido in tutta Europa, l'ecobonus per le schermature solari trova terreno fertile soprattutto in Italia, dove le condizioni climatiche e ambientali - basti pensare all'esposizione solare nei mesi più caldi - hanno un peso significativo sui consumi domestici.
Prerequisiti dell'immobile
Per poter usufruire dell'ecobonus, l'edificio deve soddisfare alcuni requisiti:
- Alla data della richiesta, deve essere già iscritto al catasto;
- Deve essere in regola con il pagamento dei tributi dovuti;
- Se soggetto a una ristrutturazione con ampliamento, è consentito fare riferimento ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
Oltre ai fabbricati residenziali, l'ecobonus si estende anche gli immobili destinati alle attività d'impresa, come negozi, ristoranti o alberghi. Ne sono invece esclusi gli edifici in fase di costruzione e i lavori che possono annoverarsi fra gli ampliamenti ex novo.
Chi può usufruirne
L'ecobonus è rivolto a tutti i contribuenti aventi un reddito sul quale pagare le imposte, che possiedono - a qualsiasi titolo - l'edificio oggetto dell'intervento. Fra questi, figurano: Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; Chi vanta un diritto reale sull'immobile; I condomini, se l'intervento riguarda un'area comune condominiale; Gli inquilini; Chi ha l'immobile in comodato d'uso; I titolari di reddito d'impresa; Le associazioni tra professionisti; Gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale. In caso di cessione dell'immobile, o di assegnazione dello stesso agli eredi per decesso del proprietario, l'ecobonus è trasferibile. Resta invece in capo al conduttore, in seguito alla cessione del contratto di locazione.
Cosa si intende per schermature solari
Dopo aver fatto chiarezza sui prerequisiti dell'immobile e sui soggetti che possono usufruire dell'ecobonus, è essenziale riservare uno spazio ai dispositivi oggetto della detrazione fiscale. In sostanza: cosa sono le schermature solari? A far luce su questa definizione tecnica è ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile che, nella guida dedicata alle schermature solari, illustra quali caratteristiche debbano avere perché possano usufruire della detrazione fiscale al 65%:
- Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- Devono far parte in maniera stabile dell'involucro edilizio (sono quindi esclusi i dispositivi liberamente montabili e smontabili dall'utente);
- Possono essere applicate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata;
- Devono essere mobili;
- Devono essere "tecniche" (niente tende decorative, quindi).
Per quanto riguarda le schermature esterne che non sono combinate con vetrate, vengono escluse dall'ecobonus quelle poste con orientamento NORD. Per le chiusure oscuranti, invece, sono validi tutti gli orientamenti. In pratica, rientrano nel piano di detrazione fiscale le tende da sole, le pergole in tessuto, le capottine mobili, i sistemi oscuranti (veneziane, tapparelle, persiane) e persino le zanzariere, a patto sia riconosciuto loro uno specifico "fattore solare", che ne definisce il grado di efficienza energetica e la classe di appartenenza.
Aspetti fiscali
Dal punto di vista prettamente fiscale, l'ecobonus si esprime sotto forma di agevolazione con detrazione Irpef, per una quota pari al 65% delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60.000 euro. L'imponibile è quindi di 92.307 euro, installazione inclusa, e la detrazione si svilupperà in 10 rate annuali di pari importo.
Documentazione necessaria:
- Per fruire dell'ecobonus, l'utente deve espressamente richiedere al rivenditore:
- Una schermatura solare a marchio CE;
- La dichiarazione che la stessa sia conforme alla normativa prevista;
- La fattura con la chiara indicazione del nome del prodotto;
- Le dimensioni della schermatura;
- Il costo di posa;
- Il fattore solare (G tot) di ogni schermatura.
Il contribuente dovrà avere cura di conservare tali documenti, insieme a:
- Fatture relative alle spese sostenute (costo della schermatura e dell'installazione);
- Ricevuta del bonifico bancario o postale recante, come causale, il riferimento alla legge finanziaria 2007, completa di numero e data della fattura, oltre che dei dati del richiedente e del beneficiario del bonifico;
- Ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (ossia il codice CPID, se la documentazione è stata trasmessa via web, oppure la ricevuta della raccomandata postale);
- Schede tecniche;
- Originali inviati all'ENEA, firmati dal tecnico e/o dal cliente.
Tale documentazione dovrà quindi essere presentata al proprio consulente fiscale (commercialista o CAAF).
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, l'utente ha l'obbligo di trasmettere ad ENEA la richiesta di detrazione, comprensiva della scheda descrittiva dell'intervento. Per l'invio delle richieste, è possibile collegarsi al portale dedicato.
Detrazioni Infissi & Serramenti
Investi nella tua casa e nel tuo futuro!
Il 1° gennaio 2014 è’ entrata in vigore la Legge di Stabilità n.147 del 27 dicembre 2013, che ha prorogato le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e del 50% su quelli di ristrutturazioni edilizie sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, e notizia ancor più IMPORTANTE è che tra le misure confermate con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 da parte del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre c’è anche la proroga per un altro anno per i Bonus Ristrutturazioni, Bonus Mobili e Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica con le stesse aliquote del 2015.
L’opportunità che aspettavi
Sostituire i vecchi infissi praticamente a costo zero
Cambiare gli infissi è ora un investimento che non è più necessario rimandare! Lo Stato infatti concede imperdibili agevolazioni sugli interventi di miglioramento termico dell’edificio esistente (rurale, per attività d’impresa o professionale) e sulle operazioni che ne aumentino il livello di efficienza energetica.
Nello specifico gli utenti privati e le imprese potranno usufruire del bonus fiscale del 65% fino al 31 dicembre 2016, mentre dal 1°gennaio 2017 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. I condomini invece avranno 6 mesi di tempo in più, per cui le scadenze saranno: detrazioni del 65% fino al 30 giugno 2016, detrazioni al 50% fino al 30 giugno 2017.
Detrazione massima per tipologia d’intervento su edifici esistenti:
- Riqualificazione energetica: € 100.000
- Intervento su involucro edifici (pareti, finestre, infissi): € 60.000
Le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione restano al 50% fino a tutto dicembre 2016 mentre dal 1 gennaio 2017 la percentuale scenderà. I limiti di spesa di € 96.000,00 valgono anche per il 2016.
Una scelta conveniente per la rivalutazione dell’immobile
L’intervento di sostituzione degli infissi è per i 2/3 delle pratiche spedite all’ENEA quello più utilizzato per ottenere la detrazione del 65% che per le imprese può arrivare fino all’86.4% (sommando il 27.5 di IRES e il 3.9 di IRAP). La procedura semplificata dell’Enea permette con semplici passaggi di portare in detrazione in 10 anni la sostituzione di vecchi serramenti con serramenti di nuova concezione in grado di soddisfare i parametri di legge, inoltre sono detraibili in abbinata con gli infissi anche tapparelle scuri e persiane.
Chi può accedere alla detrazione?
- Persone fisiche (contribuenti), compresi esercenti arti e professioni, che possiedono l’immobile;
- Persone giuridiche (società di persone/capitali)
- Parenti e conviventi con il possessore
- Detentori dell’immobile (affitto, comodato d’uso, nuda proprietà)
- Associazioni tra professionisti
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
In che cosa consistono i benefici fiscali?
- 65% delle spese sostenute per interventi di sostituzione degli infissi più scuri
- Per le aziende sommando 65% + IRES 27.5% e IRAP 3.9% si può arrivare fino al 86.4%
- Ripartita da 10 anni
Quali sono i requisiti degli immobili per ottenere l’agevolazione?
- Essere esistenti (iscrizione al catasto e pagamento ICI)
- Essere riscaldati
- Non sono ammessi ampliamenti e modifiche all’impianto originario nel caso di demolizione e ricostruzione
- Sostituzione di infissi (in modalità aggregata anche scuri, persiane e tapparelle).
Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge nazionale (es. detrazione per recupero patrimonio edilizio). NB: se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni per il Risparmio energetico che in quelle della Ristrutturazione edilizia, allora si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.
Documenti da trasmettere
Trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet dell'Enea ottenendo ricevuta informatica.
Attenzione: per lavori su infissi e serramenti la certificazione deve essere redatta da un tecnico abilitato che fa il calcolo della trasmittanza del vecchio serramento con il nuovo in base a quei calcoli si estrapola il beneficio termico per la certificazione di risparmio energetico; ogni serramento è accompagnato da una sua scheda tecnica dove viene riferito il valore dei coefficenti di trasmittanza termica dato da superficie serramento e superfice del vetro termoisolante.
Per gli interventi di sostituzione di finestre non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l’allegato F, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:
- Dati del soggetto che sostiene le spese
- Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento
- Dati identificativi dell’impianto termico Tipologia di intervento eseguito
- Dati relativi agli infissi installati
- Costo dell’intervento
- Importo utilizzato per il calcolo della detrazione
Modello dell’Agenzia delle Entrate
con l’art.12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs 21 novembre 2014, n.175), è stato eliminato l’obbligo di invio della comunicazione dei lavori che proseguono per più periodi d’imposta.
Documenti da conservare
Rimane quanto già disposto in precedenza, ovvero, la produzione dell’asseverazione del tecnico. In particolare:
- Certificazione del produttore (serramentista) che sostituisce l’asseverazione, deve attestare il rispetto dei requisiti minimi richiesti, attesta i valori di trasmittanza termica degli infissi installati attraverso le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della ISO 14351-1), riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi.
Per quanto riguarda quest’ultima informazione, tali valori possono essere inclusi nella stessa certificazione del produttore, in un campo a compilazione libera predisposto per i dati riferiti agli infissi dismessi; oppure è possibile produrre un’autocertificazione, da allegare alla certificazione del produttore, in cui si gli stessi attestano requisiti di cui sopra.
Oppure, in alternativa al punto precedente:
- Asseverazione del tecnico abilitato che Attesta la congruità dell’intervento effettuato alle caratteristiche richieste per l’accesso ai benefici fiscali, riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi, attesta che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano inferiori o uguali a quelli richiesti dagli allegati dei decreti attuativi.
- Allegato F
- Documentazione che attesti i pagamenti effettuati (solo attraverso bonifico bancario o postale)
- Ricevuta di avvenuta trasmissione all’ENEA
- Modello dell’Agenzia delle Entrate dove richiesto